lunedì 8 luglio 2013

Animali in appartamento: vietato vietare, lo dice la legge

Cambia la legge sugli animali da compagnia in appartamento. D'ora in poi i condomini non potranno più imporre il divieto. Unica eccezione: i contratti d'affitto



8 luglio 2013 - Vietato vietare. Da martedì 18 giugno è cambiata la legge che riguarda la permanenza degli animali in appartamento: l’articolo 16 della Legge 220/2012 va ad integrare l’articolo 1138 del Codice Civile con la disposizione: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.
Negli scorsi giorni la LAV – Lega Antivivisezione ha organizzato una conferenza stampa nella propria sede per illustrare le principali novità della riforma e venire incontro ai dubbi più ricorrenti fra i padroni di animali da compagnia:
• La norma si applica a cani e gatti e a tutti gli animali domestici come conigli, galline, etc. nel rispetto della normativa vigente.
• La nuova norma va a incidere sui regolamenti esistenti di natura contrattuale e assembleare facendo cadere tutte le limitazioni o divieti al possesso di animali domestici. Come sostiene la giurisprudenza in tema di successione di leggi nel tempo, le norme sopravvenute privano le clausole contrattuali vigenti della capacità di produrre effetti ulteriori nel futuro.
• La nuova legge di fatto autorizza l’uso delle parti condominiali comuni. Sono sanzionabili, però, le condotte che provocano il deterioramento, la distruzione, o che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui (art. 635 c.p. “danneggiamento”, art. 639 c.p. “deturpamento o imbrattamento di cose altrui”). E’ quindi importante educare l’animale ad avere una condotta rispettosa degli spazi comuni e seguire nei rapporti con i condomini le regole della civile convivenza.
• Non è possibile catturare e allontanare le colonie feline dalle aree condominiali, a meno che non si tratti di interventi sanitari o di soccorso motivati. La legge 281/91 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.
• Nel contratto d’affitto (atto di natura privata), purtroppo il locatario può inserire una clausola di divieto che una volta sottoscritto il contratto è vincolante. 
Per i proprietari che vogliano affittare il proprio appartamento il divieto diventa soggettivo, spostandosi dal regolamento condominiale a un accordo privato da aggiungere al contratto d’affitto. 

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Foto © Getty Images
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